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L’INPS, attraverso una circolare (Leggi QUI) riepiloga la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e fornisce le istruzioni relative all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo.

Ebipro stanzia dei fondi volti a sostenere economicamente gli iscritti che fruiscono di abbonamenti per il trasporto su mezzi pubblici.

Entro breve Ebipro, l’Ente Bilaterale per gli studi professionali, attiverà per i dipendenti iscritti la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute a titolo personale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico quali a titolo esemplificativo bus, metropolitane e tram,.

La giornata di venerdì 1° aprile ha segnato l’inizio di un percorso di allentamento relativamente alle misure anti Covid (Vedi QUI) e, conseguentemente, molti professionisti si sono chiesti cosa realmente sia cambiato per la professione.
Sostanzialmente sono poche le differenze che si sono riscontrate con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2022 – ha commentato ad ANDIOGGI il Presidente nazionale CAO, Raffaele Iandolo -, in pratica il maggiore dei cambiamenti riguarda il Green Pass per i soggetti che hanno accesso allo studio per motivi di lavoro, come, ad esempio, odontotecnici o fornitori, per i quali è ora sufficiente il certificato base.

In relazione alla crescente frequenza della diffusione di annunci e pubblicità di corsi in materia di “Radioprotezione dei lavoratori nello studio odontoiatrico” nei quali, in base ad una strumentale interpretazione di quanto enunciato dal D. Lgs. 101/2020, si comunica l’esistenza di una giacente obbligatorietà di un corso su tale materia esteso alle figure di “Igienisti dentali”, “ASO” e “personale amministrativo”, unitamente a numerose segnalazioni provenienti da alcune Sezioni provinciali ANDI che riferiscono di pressioni esercitate sugli Odontoiatri da parte di alcuni “Esperti di Radioprotezione” per indurli ad organizzare corsi a pagamento sullo stesso tema dedicati alle diverse figure presenti nello studio odontoiatrico, si ritiene opportuno ribadire quanto segue:

Oramai si deve ritenere che quasi tutti gli studi odontoiatrici siano dotati di un impianto di videosorveglianza, installato per motivi di sicurezza, per la tutela delle loro dotazioni e delle persone presenti, e non solo. Ed anche in questo caso, dove c’è tecnologia, occorre valutare se si debba applicare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, e quindi il Regolamento 2016/679, il GDPR.

La bilateralità continua a sostenere lo sviluppo della formazione dei professionisti e dei lavoratori su temi di alto valore strategico.
Ebipro, tramite una procedura semplificata, rimborsa, agli Studi professionali in regola con l’adesione all’intera bilateralità di settore, la quota di partecipazione ai corsi sulla sicurezza dei lavoratori.

Per poter ottenere il rimborso è necessario che i datori di lavoro applichino integralmente il CCNL studi professionali e che siano iscritti al momento della partecipazione al corso da almeno due mesi al sistema della bilateralità (Ebipro e Cadiprof).

Certificazione unica ordinaria e sintetica “Cu 2022”

Per i sostituti d’imposta scade il termine per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica ordinaria «CU 2022», utilizzata per attestare: l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50, Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell’anno 2021; vanno anche trasmessi telematicamente gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per
l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale.

Inoltre, scade il termine per la consegna ai soggetti interessati della CU 2022 sintetica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e da locazione breve percepiti nell’anno 2021.
L’invio può essere effettuato entro il 31 ottobre 2022 relativamente alle certificazioni riguardanti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il modello 730.

Il riconoscimento di Odontoiatria quale laurea specialistica continua ad essere tra gli impegni prioritari che l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani condivide con SUMAI Assoprof, di fronte alla sempre più urgente esigenza di un passaggio normativo che consenta l’accesso alle graduatorie del Servizio Sanitario Nazionale agli Odontoiatri che non hanno il titolo di specializzazione.

La ricerca di concrete soluzioni ha caratterizzato il nuovo incontro di questa mattina (martedì 1 marzo ndr) tra il Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda e il Segretario generale SUMAI-Assoprof, Antonio Magi.

Abbiamo ribadito – dichiara Magi – che al momento la norma finale numero 7 continua a garantire a tutti gli Odontoiatri la possibilità, anche senza specializzazione, di partecipare direttamente alle prelazioni per turni vacanti (anche se non in graduatoria) e poter avere incarichi a tempo indeterminato.

Siamo convenuti sulla necessità di cambiare la legge, superando l’attuale obbligo di specializzazione al fine di poter garantire l’assistenza alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili con il SSN presso le aziende sanitarie locali.

Forte convergenza sulla ricerca di una soluzione concreta rispetto alla possibilità che gli Odontoiatri non specialisti possano essere ammessi agli incarichi ambulatoriali del SSN – commenta Carlo Ghirlanda – ANDI e SUMAI sono convinti che la norma attuale non colga in modo puntuale la specificità del suo titolo di studio della branca di odontoiatria e insieme condivideranno e presenteranno le iniziative utili a proporre la modifica di legge per consentire anche agli Odontoiatri non in possesso di diploma di specializzazione l’ingresso ai ruoli ambulatoriali.
Positivamente votato nella notte nel corso della discussione in commissione del cosiddetto Decreto Milleproroghe, è stato approvato l’emendamento presentato dagli On.li Stumpo, Fornaro, Fassina, Boldi e Cavandoli che prevede l’inserimento del comma 8-bis, all’articolo 48, comma 4 del Decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Quanto avevamo annunciato qualche settimana orsono si è tradotto oggi in realtà – sottolinea il Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda –, laddove tanti altri hanno, invece, costretto i colleghi a frequentare corsi e ad impiegare tempo da dedicare per la registrazione.

Tale emendamento conferma l’atteso spostamento dal 27 febbraio 2022 al 31 marzo 2023 dell’obbligo di registrazione e comunicazione previsti del medesimo articolo sul sito istituzionale dell’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e riservata alle strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impieghino ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive. Nessun invio quindi a STRIMS.

Questo emendamento è stato presentato, in primo luogo, seguendo una logica di fruizione dei servizi da parte dei cittadini – dichiara l’Onorevole Nico Stumpo (LEU) – e del rispetto dei tempi necessari per affrontare in modo adeguato la norma, senza il rischio di dover interrompere tali servizi, in particolare quelli dedicati alla prevenzione. Altrettanto, il nostro impegno in termini più generali, è rivolto ad una sempre più efficiente “trasmissibilità” dei dati all’interno della Pubblica Amministrazione, così da semplificare qualsiasi procedura. Dunque, anche in questo caso, è necessario che il processo di digitalizzazione diventi effettivamente reale, anche grazie alle risorse messe in campo grazie al PNRR, consentendo ai cittadini e ai professionisti di fornire le comunicazioni necessarie in maniera univoca e definitiva.

Insieme all’Onorevole Boldi, abbiamo sottoscritto con favore un emendamento quanto mai necessario – ribadisce l’On. Laura Cavandoli (Lega) –, in quanto non prevede costi per lo Stato, bensì elimina ulteriori oneri economici e burocratici per i professionisti, oltre a pesanti responsabilità amministrative, in funzione delle sanzioni collegate alla norma, se disattesa. Nell’attuale contesto di Governo, si tende a previlegiare i macro temi, mentre anche queste situazioni, solo apparentemente minimali, fanno grande differenza nell’attività professionale dei cittadini coinvolti e vanno pertanto seguite e risolte con la massima attenzione e impegno.

A questo punto, uno slittamento ampio, come quello ottenuto dovrebbe aprire la strada ad una abrogazione della norma, non a un rinvio ulteriore, trattandosi di dati che sono già in possesso degli enti e che altrimenti rappresenterebbero un duplicato, burocraticamente complesso, di una procedura che non porta valore aggiunto né in termini di sicurezza e neppure di censimento delle apparecchiature in uso.

Fonte immagine: https://www.isinucleare.it/


Come anticipato nei giorni scorsi (Vedi QUI), l’invio dei dati delle spese sanitarie con periodicità mensile al Sistema Tessera Sanitaria è stato rimandato al 2023.

Nel dettaglio, il decreto ridefinisce le scadenze per l’anno 2022 come segue:

  • entro il 30 settembre 2022 l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie relative al primo semestre 2022;
  • entro il 31 gennaio 2023 l’invio al Sistema TS delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2022;
  • entro la fine del mese successivo l’invio al Sistema TS delle spese sostenute a partire dal primo gennaio 2023.
Ancora una volta, quindi, vengono accolte le istanze delle Associazioni di categoria da sempre critiche verso l’obbligo di invio mensile.

Negli ultimi giorni, infine, è arrivata anche la presa di posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che – evidenziando come l’invio con periodicità mensile delle spese sanitarie si sostanzi in un eccessivo e ingiustificato aggravio burocratico per i soggetti obbligati in assenza di una reale utilità dello stesso per lo Stato (visto che i dati trasmessi sono utilizzati esclusivamente per la predisposizione dei modelli 730 precompilati) – ha avanzato la proposta di fissare definitivamente l’invio semestrale dei dati, abbandonando una volta per tutte la cadenza mensile dell’adempimento.



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